Quando sulle stufe a pellet si applica l’IVA al 10%?

Quando sulle stufe a pellet si applica l’IVA al 10%?

Secondo una precisazione dell’Agenzia delle Entrate e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della L. 488/1999, è possibile applicare l’IVA al 10% agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata, anche se si tratta di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria.

Tale disposizione è caratterizzata da un’importante limitazione legata all’eventuale presenza di “beni di valore significativo”, identificati tassativamente dal D.M. 29 dicembre 1999, tra i quali sono menzionate le caldaie.
Nel caso si tratti di beni di valore significativo, infatti, l’aliquota IVA si applica esclusivamente al valore della prestazione (manodopera). Questo valore deve essere ricavato sottraendo dall’importo complessivo il valore del bene significativo.

Quali sono i beni significativi?

Questi beni sono stati individuati dal decreto 29/1999:

  • Ascensori e montacarichi;
  • Caldaie;
  • Video citofoni;
  • Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • Sanitari e rubinetteria da bagni;
  • Impianti di sicurezza

Su tali beni l’iva agevolata al 10% si applica esclusivamente alla manodopera.

Quando non si può applicare l’IVA al 10%?

  • Nel caso in cui i beni/materiali siano forniti da un soggetto diverso che esegue i lavori;
  • Nel caso in cui i beni/materiali siano acquistati direttamente dal committente;
  • Alle sole prestazioni professionali;
  • Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In questo caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

In un chiarimento, in risposta ad un quesito del CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), nel Maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre i casi in cui le stufe a pellet possono assumere la natura di “bene significativo”, e quindi essere assimilabili alle caldaie.

Le stufe a pellet assumono natura di “bene significativo” soltanto se in grado di riscaldare sia l’acqua per usi sanitari che quella destinata all’impianto di riscaldamento.

In sintesi, nel campo di una ristrutturazione abitativa, l’introduzione di una stufa a pellet beneficia dell’IVA agevolata al 10% con le limitazioni dei beni significativi solo nel caso in cui si tratti di un impianto hydro, ovvero capace di riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento sia degli ambienti che dell’acqua sanitaria stessa. Nel caso in cui si tratti di stufe a pellet ad aria o canalizzate, adatte cioè al riscaldamento esclusivo dell’ambiente, la stufa a pellet dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi; prestazione alla quale, se realizzata nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su un’abitazione, si applicherà l’iva del 10%.